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ANAC: quali sono gli obblighi informativi delle Stazioni Appaltanti?

lentepubblica.it • 17 Giugno 2015

pubblica-amministrazioneIl decreto legge 133/2014 (c.d. “Sblocca Italia”) contiene una serie di nuove deroghe al Codice dei contratti pubblici con l’obiettivo di attivare i cantieri per la realizzazione di opere le cui risorse finanziarie sono già disponibili, introducendo alcune misure di semplificazione burocratica per la realizzazione di determinati interventi in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica e di messa in sicurezza degli edifici scolastici e dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica.

 

L’art. 9 prevede, infatti, la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata per l’affidamento di interventi di importo fino alla soglia comunitaria considerati dalla stazione appaltante di “estrema urgenza” e relativi alla messa in sicurezza degli edifici scolastici e dell’AFAM, alla mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici, all’adeguamento alla normativa antisismica, alla tutela ambientale e del patrimonio culturale.

 

Per l’affidamento di tali interventi sono introdotte disposizioni di carattere semplificativo e acceleratorio per la pubblicazione dei bandi (pubblicazione sul solo sito della stazione appaltante), per la ricezione delle offerte (termini dimezzati rispetto a quelli di legge) e per i tempi per la stipula del contratto (inapplicabilità dei termini di cui all’art. 11, commi 10 e 10-ter del Codice dei contratti pubblici).

 

La norma consente, inoltre, per lavori relativi alla messa in sicurezza degli edifici scolastici e dell’AFAM di importo fino a 200.000 euro, l’affidamento «diretto» da parte del responsabile del procedimento, con procedura riconducibile all’affidamento in economia, con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici.

 

Il decreto prevede, inoltre, la possibilità per l’Autorità Nazionale Anticorruzione di disporre controlli a campione sui contratti in questione, sulla base di quanto al riguardo comunicato dalle stazioni appaltanti, assoggettate, anche per questi appalti, agli obblighi informativi di cui all’art. 7, comma 8 del Codice e di cui all’art. 37 del decreto legislativo 33/2013.

 

Al fine di segnalare all’Autorità il ricorso alle procedure accelerate e semplificate di cui sopra, nonché per consentire il controllo a campione sugli interventi in argomento, l’Autorità ha disposto, con Comunicato del Presidente del 5 febbraio 2015, che i responsabili del procedimento delle stazioni appaltanti, qualora ricorrano alle procedure accelerate e semplificate di cui sopra, debbano richiamare, in sede di acquisizione del CIG, la riconducibilità degli interventi all’art. 9 del d.l. 133/2014 mediante l’inserimento di tale indicazione nelle schede già in uso per la trasmissione dei dati, appositamente aggiornate dall’Autorità.

 

Successivamente l’Autorità, in data 21 maggio 2015, ha stipulato un Protocollo di intesa con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con la Struttura di Missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avente ad oggetto forme di collaborazione per lo svolgimento, da parte dell’Autorità, di attività di vigilanza collaborativa sui procedimenti segnalati dagli enti sottoscrittori in quanto ritenuti di elevato importo o di particolare complessità, nonché di controlli a campione sugli interventi da realizzare con estrema urgenza (art. 9 del decreto legge 133/2014) secondo le modalità definite dal Comunicato del Presidente del 5 febbraio 2015 e effettuarsi successivamente all’invio delle relative comunicazioni da parte dei Commissari di Governo per il dissesto idrogeologico.

 

A seguito dell’entrata in vigore della normativa in questione, l’Autorità, nell’estrarre dalla propria Banca Dati le informazioni trasmesse dalle stazioni appaltanti secondo le modalità riportate nel richiamato Comunicato del Presidente, ha rilevato che sono stati attivati n. 194 appalti con le procedure previste per i contratti di “estrema urgenza”. Nei prossimi giorni verranno stabiliti i criteri per l’individuazione del campione rappresentativo su cui effettuare la vigilanza prevista dall’art. 9 della legge più volte citata.

 

Le informazioni acquisite mostrano che circa il 60 % degli appalti riguardano prevalentemente “lavori di restauro, lavori di difesa dalle piene, lavori di protezione delle sponde, lavori di riparazione, lavori di ristrutturazione, lavori stradali, e lavori di demolizione” così come indicato dalle rispettive CPV (common procurement vocabulary).

 

Complessivamente i 194 appalti riguardano un ammontare a base d’asta pari a 53.643.590 € con un importo minimo pari a 2.379 €, massimo pari a 4.647.581 € e medio pari a 276.513.

 

Vi è tuttavia da evidenziare che l’Autorità, nell’esaminare i dati trasmessi, ha rilevato molteplici difformità tra le informazioni comunicate dalle stazioni appaltanti e quanto disposto con il comunicato citato. Infatti, su complessivi 539 appalti segnalati dalle amministrazioni, ben 245, riguardando acquisti di beni e servizi, sono stati erroneamente segnalati tra gli interventi di “estrema urgenza” cui fa riferimento il d.l. 133/2014 per l’affidamento di talune specifiche tipologie di lavori. Inoltre, 100 lavori sono stati espunti in quanto dalla lettura dell’oggetto non sembrano che gli stessi rientrino tra quelli di cui all’art. 9 del dl 133/2014.

 

Si richiamano, pertanto, tutte le stazioni appaltanti a porre particolare attenzione alla fase di trasmissione delle informazioni, in considerazione della fondamentale rilevanza della banca dati ai fini del corretto svolgimento da parte dell’Autorità sia dell’attività di vigilanza sia dell’attività di vigilanza collaborativa preventiva.

 

Si rammenta, inoltre, che i soggetti tenuti all’invio dei dati all’Autorità, nel caso omettano, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti sono sottoposti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7, comma 8, lettera b) del Codice dei contratti pubblici, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino ad euro 25.822, elevata fino ad euro 51.545 nell’ipotesi di invio di dati non veritieri.

Fonte: ANAC - Autorità Nazionale Anti Corruzione
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